Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale
Mediatrice familiare AIMS
Iscrizione all’Albo della regione Veneto nr.4166
Ordinamento della professione di psicologo Legge n.56 del 1989.
Art. 1: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.”
Art. 2: “per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.”
Art. 3: “L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia, medicina o chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10/03/1982, n. 162 presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato DPR.